PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 2114 e rilevato che:

                esso reca un contenuto eterogeneo, in quanto le disposizioni in esso presenti incidono su distinti settori dell'ordinamento, risultando unificate dalla sola finalità di prorogare o differire termini legislativamente previsti; a tale finalità non sono comunque riconducibili le disposizioni contenute nel comma 3 dell'articolo 3 e nel comma 4 dell'articolo 6, rispettivamente concernenti le procedure espropriative e l'ambito di applicazione del programma di protezione sociale per gli stranieri;

                interviene, agli articoli 4, comma 2, e 6, comma 8, su materie già oggetto di disciplina nell'ambito della legge finanziaria per il 2007 (n. 296 del 2006), rispettivamente, al comma 423, ed ai commi 916 e 918-920; circostanza cui deriva, in un caso, una mera riproduzione di norma già esistente e, nell'altro caso, modifiche indirette a norme entrate in vigore in tempi recentissimi;

                reca inoltre disposizioni che, in via diretta o indiretta, incidono su fonti normative di rango non legislativo (articolo 2, comma 2, articolo 4, comma 2, articolo 6, comma 7);

                interviene, all'articolo 6, comma 4, con modifica non testuale, su una disposizione contenuta nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, contraddicendo così la natura unitaria e tendenzialmente completa dello strumento normativo rappresentato dal «testo unico»;

                reca, all'articolo 6, una rubricazione dell'articolo non pienamente rispondente al suo contenuto, che non si limita alla proroga di termini;

                non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

                non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

                ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                si sopprima l'articolo 4, comma 2 - volto a sospendere l'applicazione dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del regolamento di

 

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cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2005 «nelle more del riordino del Consiglio superiore delle comunicazioni» - in quanto l'uso dello strumento della fonte normativa di rango primario non appare congruo in relazione alla finalità di modificare contenuti di provvedimenti di rango subordinato; peraltro, il comma 423 della legge finanziaria per il 2007 reca già una disposizione sostanzialmente identica;

                si riformuli la disposizione dell'articolo 6, comma 4 - che estende l'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - al fine di intervenire con modifica testuale sulla norma contenuta nel citato testo unico.

      Il Comitato osserva altresì quanto segue:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                all'articolo 2, comma 4 - che appare ampliare, in maniera non testuale, i compiti del commissario straordinario del Governo per l'emergenza BSE di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge n. 1 del 2001, convertito dalla legge n. 49 del 2001 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di procedere a riformulare la disposizione come novella al medesimo decreto legge n. 1;

            sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

                all'articolo 6, comma 7 - ove si dispone il differimento degli «effetti derivanti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2006 dell'articolo 4 del regolamento ISVAP 16 ottobre 2006, n. 5, limitatamente alle disposizioni in esso contenute ed a quelle immediatamente connesse che ne presuppongano l'avvenuta entrata in vigore» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione, al fine di esplicitare l'obiettivo di differire l'entrata in vigore dell'articolo 4 del regolamento citato e delle connesse disposizioni, che andrebbero peraltro specificamente menzionate.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 2114, così come modificato dagli emendamenti presentati;

 

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            rilevato che il comma 1-ter dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione interviene su termini relativi all'esercizio di delega già scaduti, per cui si sostanzia nel conferimento di una nuova delega;

            sottolineata l'opportunità di non procedere al conferimento di deleghe legislative per mezzo di una legge di conversione di decreto-legge;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente condizione:

          all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, sia soppresso il comma 1-ter.    


PARERI DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

      La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge n. 2114, di conversione del decreto-legge n. 300 del 2006, recante proroga di termini legislativi,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prorogare fino al 31 dicembre 2008, subordinatamente alla preventiva approvazione di tale misura da parte della Commissione europea, il termine entro il quale è possibile completare gli investimenti nelle aree svantaggiate, ai fini della fruizione del credito d'imposta previsto in favore dei predetti investimenti dall'articolo 8 della legge n. 388 del 2000;

            b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di utilizzare le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge, che ha differito al 16 gennaio 2007 il termine per effettuare i versamenti tributari sospesi da parte delle imprese in crisi a causa dell'emergenza provocata dall'influenza aviaria, per incrementare il Fondo per l'erogazione di contributi per l'acquisto di personal computer da parte di collaboratori coordinati e

 

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continuativi, di cui al comma 298 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 - legge finanziaria per il 2007, nonché il Fondo per finanziare le attività connesse al conferimento ai comuni delle funzioni catastali, di cui al comma 66 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, finalizzate in particolare a realizzare il trasferimento ai comuni del personale attualmente in forza presso le competenti amministrazioni statali;

            c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere il contributo sulla rottamazione, di cui al comma 224 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, anche alle autovetture, subordinando al contempo la spettanza dell'agevolazione al vincolo di non procedere alla sostituzione del veicolo.

(parere espresso il 16 gennaio 2007)

        La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo del disegno di legge n. 2114, di conversione del decreto-legge n. 300 del 2006, recante proroga di termini legislativi, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

(parere espresso il 17 gennaio 2007)


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2114, di conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative»;

            considerata la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti, nonché di conseguire riduzioni di spesa per le pubbliche amministrazioni;

 

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            premesso che appare indispensabile procedere nella regolamentazione delle materie di pertinenza della Commissione (in particolare formazione scolastica e universitaria e ricerca) seguendo criteri di sistematicità e organicità;

            premessa altresì l'opportunità di affrontare in apposito specifico provvedimento la deroga di istituzione di nuovi corsi di cui al comma 8-ter dell'articolo 6,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE.


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 2114, recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative», nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla I Commissione;

            rilevato che le disposizioni contenute negli articoli 3, 5, e 6, comma 3, intervengono su materie di rilievo per la competenza della VIII Commissione;

            valutate anche le ulteriori disposizioni inserite dalla Commissione di merito in relazione a materie di interesse della VIII Commissione e, in particolare, l'articolo 3-bis e il comma 3-bis dell'articolo 6;

            preso atto delle ragioni che si pongono alla base delle proroghe disposte dalle disposizioni richiamate e rilevata l'opportunità di attivare, per talune delle disposizioni prorogate, ogni possibile iniziativa diretta al superamento delle cause che ostano alla loro completa attuazione;

            valutate positivamente le finalità del comma 2 dell'articolo 3, nel senso di estendere, attraverso il differimento del termine di riferimento, gli interventi considerati prioritari, ai fini dell'attuazione della Convenzione tra l'Italia e la Francia riguardante il tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia;

            espresso apprezzamento anche per la finalità di evitare pesanti oneri finanziari a carico dello Stato e delle amministrazioni locali cui è ispirato il comma 3 del medesimo articolo 3, relativo alla conservazione di efficacia dei verbali di concordamento dell'indennità di

 

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espropriazione e di rinuncia a qualunque pretesa connessa alla procedura di esproprio, a prescindere dall'emanazione del decreto di esproprio;

            condiviso, infine, quanto affermato nella relazione illustrativa in ordine alla necessità di accompagnare la proroga contenuta nell'articolo 6, comma 3, in materia di conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico superiore a 13.000 kj/kg, con la definizione di un piano che consenta all'Italia di «sviluppare impianti di frantumazione tecnologicamente avanzati per la separazione ed il recupero dei materiali con riduzione del fluff residuo», nonché di «rendere effettiva la possibilità di recupero energetico del fluff, in attuazione sia della direttiva comunitaria relativa ai veicoli a fine vita, sia di quanto previsto dal medesimo decreto legislativo n. 36 e dal successivo decreto del Ministro delle attività produttive»,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) con riferimento all'ulteriore proroga dell'entrata in vigore della disciplina sulla sicurezza degli impianti recata dal capo V della parte seconda del testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (articolo 3, comma 1), sia posta in essere ogni necessaria iniziativa affinché, nei tempi più rapidi possibili, sia adottato il decreto di riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti per la sicurezza all'interno degli edifici, previsto dall'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203;

            b) in relazione all'ulteriore proroga del termine per il completamento degli investimenti per gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 411 del 2001 (articolo 3, comma 4), si consideri l'assoluta esigenza di non differire ulteriormente - rispetto alla richiamata proroga - tale adeguamento, in considerazione sia delle evidenti ragioni di sicurezza che rendono necessario l'adeguamento sia dell'ampiezza della portata applicativa del richiamato articolo 3-bis, in particolare sotto il profilo dei soggetti destinatari;

            c) con riferimento all'ulteriore proroga del termine relativo ad una serie di adempimenti previsti dall'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2005 (articolo 5, comma 1), in materia di riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), si proceda in tempi rapidi all'adozione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

 

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            d) in relazione alla proroga dell'entrata in vigore della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto «codice ambientale»), in materia di VIA, VAS e IPPC (articolo 5, comma 2), pur tenendo conto della complessità, evidenziata anche nella relazione illustrativa, della riforma della medesima parte seconda, si proceda in tempi rapidi all'adozione del preannunciato schema di decreto correttivo al «codice ambientale» e alla sua sollecita trasmissione alle Commissioni parlamentari per l'espressione del prescritto parere.


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge di conversione in legge, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (atto Camera n. 2114),

            considerato che l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge in esame disponeva che, nelle more del riordino del Consiglio superiore delle comunicazioni, previsto dall'articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, è sospesa la previsione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243, e che, conseguentemente, il Ministero delle comunicazioni non sarebbe stato tenuto a richiedere al Consiglio stesso il parere obbligatorio sui contratti di servizio e sui contratti di programma nelle materie di sua competenza;

            rilevato in proposito che una medesima disposizione, seppure con lievi differenze lessicali, è altresì recata dall'articolo 1, comma 423, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

            presso atto comunque che la Commissione di merito ha già provveduto, nell'ambito del nuovo testo predisposto, a sopprimere il citato comma 2 dell'articolo 4,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative nel testo risultante dall'approvazione degli emendamenti della I Commissione;

            valutate in particolare le disposizioni del decreto che prevedono interventi di proroga di norme sulla disciplina di sicurezza degli impianti negli edifici, del tetto del 20 per cento dell'incremento dei diritti dovuti dalle imprese alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, del termine dal quale decorre il divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con alto potere calorifero, nonché del mantenimento in bilancio delle somme stanziate per la costituzione degli sportelli unici all'estero;

            rilevato che alcune delle citate disposizioni sono state già soggette a proroghe e che il succedersi di proroghe inserisce un elemento di incertezza nel quadro normativo, soprattutto in relazione a materie che implicano adempimenti da parte dei cittadini e delle imprese;

            considerato che tuttavia dalla mancata adozione delle proroghe potrebbero derivare in concreto pesanti conseguenze proprio a discapito dei cittadini e delle imprese;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito se le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 6 risultino congruenti con le norme di recente emanate o in via di emanazione in materia di cogenerazione nonché coerenti con quanto previsto dalla disciplina europea;

            b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare, all'articolo 6, comma 5, quali delle disposizioni di cui al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applicano ai fini dell'attività svolta all'estero dall'ICE.

 

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PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge n. 2114, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative»;

            ricordato che l'ordine del giorno n. 9/1746-bis-B/38 - presentato al disegno di legge di bilancio e accolto dal Governo il 21 dicembre 2006 - impegnava il Governo a valutare l'opportunità, come primo atto nell'ottica di un piano di stabilizzazione, di assumere misure urgenti al fine di consentire la proroga per l'intero anno 2007 dei contratti a tempo determinato stipulati dalla Croce Rossa italiana;

            ricordato altresì che l'ordine del giorno n. 9/1746-bis-B/89 - presentato al disegno di legge di bilancio e accolto dal Governo il 21 dicembre 2006 - impegnava il Governo ad adottare iniziative normative al fine di consentire ai lavoratori di scegliere dal 1o gennaio 2007 tra tutte le diverse forme pensionistiche complementari, aumentando, così, l'offerta e la concorrenza in questo settore;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire nel decreto-legge una ulteriore disposizione volta a consentire la proroga per l'intero anno 2007, a tutti gli effetti di legge, dei contratti a tempo determinato stipulati dalla Croce Rossa, al fine di assicurare l'espletamento delle relative funzioni istituzionali;

            b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire nel decreto-legge disposizioni volte a permettere alle forme di previdenza complementare di ricevere nuove adesioni, anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR, dal 1o gennaio 2007, fermo restando l'obbligo di procedere agli adeguamenti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 252 del 2005 entro il 31 marzo 2007.

 

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PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

        La XIII Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 2114 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative», nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla I Commissione affari costituzionali nella seduta del 16 gennaio 2007;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            al fine di evitare di determinare condizioni di svantaggio competitivo per le imprese della filiera, si sopprima il comma 8-septies e si riformuli il comma 8-sexies dell'articolo 6, nel senso di limitare l'abrogazione al comma 2 dell'articolo 12-bis del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, e conseguentemente disporre che riacquisti efficacia soltanto il divieto dell'uso dell'alimentazione forzata per anatre e oche;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) con riferimento al comma 3 dell'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di fissare il termine per il versamento della terza e quarta rata al 16 dicembre 2007, anziché al 30 giugno 2007, conseguentemente incrementando l'ammontare dell'onere e della relativa copertura finanziaria da 50.000 a 115.000 euro;

            b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire la proroga dell'applicazione in via sperimentale alla pesca del regime speciale IVA già prevista per l'anno 2006 e la proroga dell'applicazione degli obblighi relativi alla strumentazione di bordo.

 

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PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2114 (decreto-legge n. 300 del 2006, in materia di proroga di termini);

            rilevato che l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge proroga al 31 luglio 2007 l'entrata in vigore della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante disposizioni in materia di Valutazione d'impatto ambientale (VIA), Valutazione ambientale strategica (VAS) e Autorizzazione ambientale integrata (AIA o IPPC);

            tenuto conto che tali disposizioni, come espressamente indicato dall'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, sono intese ad assicurare l'attuazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, della direttiva 85/337/CEE, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata con la direttiva 97/11/CE e con la direttiva 2003/35/CE, e della direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996;

            considerato che la Commissione europea ha avviato diverse procedure di infrazione nei confronti dell'Italia per la mancata o non corretta attuazione delle direttive sopra richiamate nonché per la realizzazione di opere sul territorio in violazione delle medesime direttive e che talune di tali procedure sono già allo stadio del parere motivato;

            rilevato che, per effetto dell'ulteriore rinvio dell'entrata in vigore della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, la Commissione europea potrebbe avanzare ulteriormente nelle suddette procedure sino a promuovere ricorso alla Corte di giustizia;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge, l'opportunità di individuare gli strumenti appropriati al fine assicurare una piena e tempestiva attuazione delle direttive 2001/42/CE, 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE in modo da rimuovere le ragioni per cui sono state avviate le procedure di infrazione;

 

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            b) valuti altresì la Commissione di merito la piena rispondenza delle nuove disposizioni introdotte nel corso dell'esame in sede referente al contenuto originario del decreto-legge.


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

      La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

          esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

          rilevato che il testo in esame si colloca nel quadro di una serie di provvedimenti di portata generale che il Governo in più occasioni ha adottato al fine di stabilire una pluralità di proroghe afferenti a diversi settori, e considerato inoltre che taluni termini, tra quelli prorogati da disposizioni recate nel provvedimento in esame, hanno formato oggetto di una o più precedenti proroghe anch'esse disposte con decretazione d'urgenza;

          valutato che il testo, recando disposizioni che incidono su una molteplicità di discipline eterogenee, appare riconducibile ad una pluralità di materie, in larga parte riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, quali l'immigrazione, il sistema tributario e contabile dello Stato, la tutela del risparmio e i mercati finanziari, l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, le norme generali sull'istruzione, con particolare riguardo al sistema universitario, la previdenza sociale e la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;

          rilevato che le disposizioni recanti proroghe di termini in alcuni settori quali le professioni, la tutela della salute, l'alimentazione, il governo del territorio, le grandi reti di trasporto, afferiscono a materie attribuite alla potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente osservazione:

          valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che le disposizioni recate dal decreto-legge in esame debbano comunque far salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle autonomie territoriali ai sensi delle previsioni del titolo V della parte seconda della Costituzione.

 

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